«Poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale presso l’indirizzo PEC risultante dal ReGIndE».