Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3/2012 il piano del consumatore non può essere omologato dal Tribunale se la percentuale offerta ai creditori chirografari è di “assai esigua entità”. In tal modo infatti il piano difetta della causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori (nel caso di specie la percentuale offerta ai chirografari era 3,82% e il debitore era un professionista giovane con possibilità di incrementare in futuro la propria consistenza patrimoniale e reddituale).