Recentemente è stata approvata la modifica all’art. 543 cpc relativa al pignoramento presso terzi, che ha introdotto l’onere di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento.
Una volta che il legale avrà provveduto al suddetto adempimento, sarà altresì tenuto a depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
Proprio con riguardo a questa innovazione sono sorti dubbi interpretativi in merito alle modalità di notifica e più precisamente se esso potesse essere notificato in proprio dall’avvocato (cioè con le formalità di cui alla L. 53/1994) o se dovesse essere effettuato tramite Ufficiale Giudiziario, territorialmente competente.
Al fine di risolvere le incertezze sorte, il Ministero della Giustizia ha trasmesso un parere — Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022– precisando “Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, l’attività (dovrà essere) posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario”.
Successivamente l’Ordine degli Avvocati di Roma, con comunicazione del 22 settembre 2022, rappresentando che tale interpretazione non ha valore vincolante, ha contestato l’interpretazione fornita in quanto ha ritenuto difformemente che la notificazione dell’avviso di cui all’art. 543 cpc non è un atto di esecuzione per cui tale attività potrebbe essere agevolmente effettuata dall’avvocato in proprio con conseguente alleggerimento dell’onere lavorativo a suo carico.
Ed ancora il Consiglio Nazionale Forense del 29 settembre 2022 , in adesione della nota del Consiglio dell’ordine di Roma, ha evidenziato che “l’avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal “funzionario UNEP/ufficiale giudiziario” evocato nel parere in oggetto: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del “creditore” e poi versarsi agli atti del processo”.
Il Centro Studio di Ex Parte Creditoris ritiene che l’avviso ex art.543 cpc sia da assimilare all’avviso ex art. 498 cpc per cui tale atto può essere compiuto direttamente dall’avvocato senza l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario.
In allegato:
Parere Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022;
comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma 22 settembre 2022;
comunicazione del Consiglio Nazionale Forense del 29 settembre 2022