E’ entrato in vigore ieri il Decreto Legislativo 10 marzo 2025, n. 23, volto a recepire e attuare il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e la Direttiva (UE) 2022/2556 in materia di sicurezza informatica e operativa nel settore finanziario.
L’intervento normativo si colloca in un contesto europeo di crescente attenzione alla cybersicurezza sistemica e alla stabilità dei servizi essenziali, incidendo direttamente su intermediari bancari, assicurativi, fondi pensione e prestatori di servizi digitali critici.
Obiettivi del provvedimento: convergenza tra vigilanza e resilienza digitale
Il D.Lgs. 23/2025 armonizza la normativa nazionale con i più recenti indirizzi dell’Unione Europea, puntando a:
- garantire la continuità operativa digitale degli operatori finanziari;
- istituzionalizzare protocolli di segnalazione per incidenti TIC (Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione);
- sanzionare severamente l’inosservanza degli obblighi di sicurezza e cooperazione;
- rafforzare il coordinamento tra autorità di vigilanza e soggetti istituzionali, inclusa l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Autorità competenti e vigilanza condivisa
Il sistema di vigilanza multilivello si articola su base settoriale, individuando come Autorità competenti DORA:
- Banca d’Italia;
- Consob;
- IVASS (settore assicurativo);
- COVIP (fondi pensione).
A questi si affianca il CSIRT Italia – centro nazionale di risposta agli incidenti – che riceve le notifiche sui gravi incidenti cyber.
Le autorità possono effettuare ispezioni presso fornitori terzi TIC, esigere documentazione e convocare i vertici aziendali.
Obblighi per gli operatori: compliance tecnologica e notifiche obbligatorie
Gli intermediari finanziari e Bancoposta sono ora tenuti ad adottare misure stringenti di sicurezza informatica in conformità con numerosi articoli del Regolamento DORA. Tra gli obblighi più rilevanti:
- monitoraggio e reportistica degli incidenti cyber (art. 19 DORA);
- testing di resilienza operativa;
- valutazione dei fornitori terzi TIC considerati critici;
- adozione di piani di continuità operativa e disaster recovery.
Sanzioni: regime sanzionatorio graduato e severo
Il decreto prevede sanzioni pecuniarie fortemente deterrenti, con soglie che variano in base alla gravità della violazione e al fatturato del soggetto vigilato.
Per banche e SIM: multe fino a 20 milioni di euro o 10% del fatturato.
Per i fornitori di crowdfunding: sanzioni fino a 500.000 euro o 5% del fatturato.
Per le persone fisiche con ruoli apicali (amministratori, sindaci, dirigenti): interdizione fino a 3 anni e sanzioni fino a 5 milioni di euro.
È prevista la sanzione raddoppiata se il vantaggio ottenuto supera il massimo previsto.
Il ruolo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
L’ACN non assume solo funzioni di vigilanza tecnica, ma diventa fulcro del sistema informativo nazionale di allerta e prevenzione, con poteri di raccordo con i servizi di sicurezza e il Ministero della Difesa per la gestione di minacce critiche.
una riforma strutturale, non cosmetica
Il Decreto Legislativo n. 23/2025 non si limita a recepire norme sovranazionali, ma rappresenta un salto di paradigma nel trattamento della cybersicurezza nei servizi finanziari.
Le responsabilità legali e operative vengono estese ai fornitori di tecnologia e alle figure apicali, in un quadro sanzionatorio rigoroso e ben strutturato.
È evidente l’intento del legislatore: rafforzare il presidio istituzionale della dimensione digitale della finanza moderna, spesso trascurata ma sempre più esposta a rischi sistemici.

Daniele Giordano
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