In caso di deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, privo dell’attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, l’improcedibilità può essere evitata se il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) deposita copia analogica del ricorso ritualmente autenticata oppure non abbia disconosciuto la conformità della copia all’originale notificatogli.