Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. II Civ., Ord. n. 1254/2025) riafferma con fermezza i confini applicativi dell’art. 2225 c.c. e il valore indiziario di comunicazioni informali, come i messaggi WhatsApp, nella determinazione del corrispettivo dovuto nell’ambito del contratto d’opera. L’arresto è destinato a incidere significativamente sulle prassi contrattuali nei rapporti tra privati e professionisti artigiani.
Il nodo della controversia: tra scrittura privata e dichiarazioni digitali
Il contenzioso trae origine da un decreto ingiuntivo per oltre 28.000 euro, emesso dal Tribunale di Pavia in relazione alla fornitura e posa in opera di serramenti. L’opponente contestava la debenza del quantum, allegando un’intesa verbale molto più contenuta (tra gli 8.000 e i 10.000 euro), giustificata da un presunto legame personale con la famiglia del fornitore.
Il cuore del dissidio giuridico risiedeva nella mancanza di un contratto scritto e nella conseguente difficoltà di provare l’esatto ammontare pattuito per la prestazione. Il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano ribaltava la decisione, riconoscendo fondata la pretesa creditoria.
Il giudizio di legittimità: il filtro dell’art. 380-bis c.p.c. e la tenuta delle prove
In sede di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava:
- erronea valutazione del materiale probatorio, con riferimento alla testimonianza della convenuta;
- inammissibilità del messaggio WhatsApp utilizzato per corroborare l’esistenza del debito;
- errata applicazione dell’art. 2225 c.c., sostenendo che si sarebbe dovuto ricorrere al regime dell’appalto e non a quello del contratto d’opera.
La Corte ha rigettato il ricorso in toto, giudicando manifestamente infondati entrambi i motivi. In particolare, ha riaffermato due principi chiave:
1. Prova del corrispettivo nel contratto d’opera: rilevanza delle fatture e del risultato utile
L’art. 2225 c.c. consente di desumere il compenso anche in assenza di pattuizione scritta, basandosi sulla natura, quantità e qualità dell’opera, nonché sul vantaggio ricevuto dal committente.
“La prova del quantum può basarsi anche sul valore della prestazione e sulla congruità rispetto ai prezzi di mercato” – sottolinea la Corte.
La testimonianza della convenuta, unitamente alle fatture e alla prova della corretta esecuzione dell’opera, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’intesa economica precisa tra le parti.
2. I messaggi WhatsApp come prova documentale atipica: l’art. 2712 c.c. nell’era digitale
La Suprema Corte ha riaffermato che i messaggi WhatsApp costituiscono prova documentale ex art. 2712 c.c., se non espressamente disconosciuti quanto a contenuto e provenienza.
“La copia fotografica di una chat WhatsApp è utilizzabile, purché non venga contestata in modo specifico la sua autenticità”.
Nel caso in esame, il messaggio del ricorrente, che subordinava il pagamento alla conclusione dell’opera e alla ricezione della fattura, ha avuto valore indiziario, rafforzando le dichiarazioni testimoniali già ritenute attendibili.
prudenza nella gestione delle obbligazioni informali
La pronuncia n. 1254/2025 della Cassazione invita a riesaminare con attenzione la gestione dei rapporti contrattuali informali, specialmente quando si tratti di opere artigianali, dove il formalismo documentale è spesso carente.
È imprescindibile cristallizzare per iscritto – anche in forma digitale certificata – i termini economici dell’accordo. Allo stesso tempo, la decisione apre a una visione più moderna della prova, accogliendo strumenti di comunicazione quotidiana come WhatsApp, purché debitamente contestualizzati e non smentiti dalla parte avversa.
Aniello Peluso
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