La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla verifica della sussistenza del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l.f., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00.
Sara Romano
Ultimi post di Sara Romano (vedi tutti)
- Sulla inopponibilità delle clausole vessatorie all’aggiudicatario del bene - Giugno 21, 2024
- Il diritto di ritenzione pattizio non attribuisce al detentore alcun effetto di blocco della circolazione del bene - Giugno 14, 2024
- In caso di mancato versamento del prezzo, la condanna al pagamento della differenza per l’aggiudicatario è automatica nelle procedure esecutive immobiliari - Giugno 10, 2024
- Il giudice del monitorio, incompetente per territorio, è funzionalmente competente a dichiarare la nullità/revoca del D.I. opposto - Marzo 4, 2024
- Interventore nel processo esecutivo: la posizione è immune dalle vicende relative al titolo esecutivo del procedente - Agosto 3, 2023