Giusto ieri Nicola Nappi ricordava su questo portale i principi sottesi alla responsabilità degli Internet Services Providers (premere qui per leggere), ed oggi segnaliamo un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Roma sulla responsabilità dell’hosting provider relativa alla diffusione non autorizzata di contenuti protetti dal diritto d’autore.
Il caso di specie ha visto coinvolte la Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI), in qualità di detentore esclusivo dei diritti di trasmissione televisiva di vari eventi calcistici a pagamento, e la Vimeo LLC, gestore di una piattaforma on-line, che aveva consentito agli utenti di caricare e distribuire materiale audiovisivo senza corrispettivo, violando così i diritti di esclusiva di RTI. Quest’ultima, avvalendosi di un perito tecnico, ha rilevato la diffusione non autorizzata di ben 385 frammenti audiovisivi, per un totale di 4.439 minuti, con l’uso indebito di marchi registrati e nonostante la piattaforma avesse i mezzi tecnici per rimuovere tali contenuti.
In primo grado RTI ha dedotto la violazione degli articoli 78-ter e 79 della legge n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore – l. dir. aut.), configurando l’attività di Vimeo come hosting attivo e sostenendo l’irrilevanza dell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 70/2003, attribuendo alla convenuta responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 171 e 171-ter l. dir. aut. Ha pertanto richiesto l’eliminazione dei contenuti illeciti, il divieto di futuri caricamenti illeciti, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre alla pubblicazione della sentenza e alla comunicazione dei dati degli utenti che avevano caricato i contenuti illeciti. Il Tribunale ha ordinato a Vimeo LLC la rimozione dei contenuti lesivi dei diritti di RTI.
Vimeo ha interposto appello contro la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello, respingendo l’appello, ha confermato la responsabilità di Vimeo quale hosting attivo, obbligata a impedire e rimuovere i contenuti protetti da copyright. La Corte ha enfatizzato che non è onere del soggetto leso specificare gli URL dei contenuti illeciti e che non vi è esonero dalla responsabilità per la mancata predisposizione di strumenti adeguati di controllo.
Sul piano del risarcimento del danno patrimoniale, si è confermato che il prezzo del consenso rappresenta il minimo criterio di valutazione, sostenendo che la violazione del diritto di esclusiva comporta di per sé un danno da lucro cessante, quantificabile equitativamente in assenza di specifici precedenti tra le parti, secondo i dettami dell’art. 158 l. dir. aut. Non essendo stata prodotta prova contraria da Vimeo, il danno è stato presumibilmente accertato data la notorietà internazionale della piattaforma e dei contenuti diffusi.
Per approfondire:
App. Roma, sez. II civile, sent., 12 ottobre 2023, n.6532
Daniele Giordano
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