Il Trib. Genova, sez. I^ civile
Giudice Bianchi
Ritenuto:
- che la società ricorrente K. di E. V. i & C. sas ha avanzato ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso G. I. Ltd, allegando:
- che la società ricorrente gestisce il ristorante denominato “H. D.” sito in Genova, il quale risulta censito su G. m. (cfr. doc. 4 fasc. ric.);
- che dal mese di aprile 2022 il locale citato è stato oggetto di ripetute e diffamatorie recensioni pubblicate da soggetti ignoti sul sito di G., recensioni facenti riferimento a prodotti non commercializzati nel ristorante e descrittive di località geografiche diverse da quella in cui è ubicato il locale de quo (cfr. doc. 5 fasc. ric.);
- che tali recensioni hanno quindi prodotto un grave pregiudizio economico alla società ricorrente, avendo quest’ultima subito un notevole calo del punteggio attribuito al proprio locale sul sito di G.;
- che questo Giudice emetteva in data 06/06/2022 decreto inaudita altera parte con cui si ordinava a G. I. di rendere inaccessibili le recensioni denunciate come false e di ripristinare il punteggio assegnato all’esercizio commerciale antecedentemente alla pubblicazione di tali commenti;
- che si costituiva G. I. LTD eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire della società ricorrente per cessazione della materia del contendere e resistendo alla domanda;
- che all’udienza del 13/07/2022 la società ricorrente eccepiva la nullità e/o inesistenza della procura generale rilasciata da G.; – che va dichiarata la cessazione della materia del contendere a fronte della avvenuta rimozione (cfr. verb. udienza 13.7.22) delle recensioni contestate (cfr. doc. 1 fasc. res.) e del conseguente ripristino del punteggio già assegnato al locale del ricorrente sul sito G. (cfr. doc. 2 fasc. res.);
- che permane l’interesse a coltivare il presente ricorso quantomeno al fine della regolamentazione delle spese (Cassazione civile sez. III, 19/12/2014, n. 26896);
- che a tal fine deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale (Cass. civ. n. 24234/2016);
- che nel merito è noto che, in tema di responsabilità degli hosting provider (quale è G. I.) la S.C. stabilmente statuisce che “la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti, qualora ricorrano, congiuntamente: a) la conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio; b) la ragionevole possibilità di constatarlo, alla stregua del grado di diligenza richiesto ad un operatore professionale della rete; c) la possibilità di attivarsi utilmente ai fini della rimozione” (Cass. civ. 7708/2019; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. I, 16/09/2021, n. 25070);
- che con riferimento al caso di specie:
- il presupposto sub a) risulta integrato: − dalla avvenuta segnalazione a G. – per mezzo di diffida e di querela (cfr. docc. 9 e 10 fasc. ric.) – della presenza di recensioni palesemente false e diffamatorie riguardanti il locale e − dall’omessa cancellazione di detti contenuti che – alla successiva data del ricorso – erano ancora presenti sul sito G. (cfr. doc. 11 fasc. ric.);
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- il presupposto sub b) risulta integrato dal contenuto delle recensioni contestate, che facevano riferimento: − alla collocazione del locale H. D. in una città (Roma) diversa da quella in cui lo stesso è ubicato (Genova) (ad esempio quelle a firma di Lesa Oconnel, Gosha Alikin, Hoai Nguyen, Mayra Villasana e Steve Rodey, cfr. doc. 5 fasc. ric.); − a prodotti non commercializzati nel ristorante (es. pizza); cosicché il resistente, usando l’ordinaria diligenza, ne avrebbe potuto facilmente riconoscere la falsità, provvedendo quindi autonomamente alla loro eliminazione;
- il presupposto sub c) risulta integrato dalla circostanza per cui G. poteva evidentemente eliminare dalla propria piattaforma i citati contenuti; – che conseguentemente il contegno di G. – laddove ha omesso di rimuovere dette recensioni a fronte della richiesta stragiudiziale della ricorrente – si appalesa illegittima e potenzialmente foriera di danni risarcibili;
- che quindi le spese seguono la soccombenza virtuale della resistente, come da dispositivo (valore della controversia indeterminabile, complessità media); – che le ulteriori eccezioni avanzate dal ricorrente (inerenti alla validità del mandato conferito da G. ai propri difensori) risultano assorbite;
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna parte resistente G. I. LTD AL pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente K. di E. V. & C. sas, liquidate in Euro 6.700 per oneri di difesa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.