L’art. 316-bis c.c. prevede che, laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. Si tratta di un’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica.