Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello trasmesso in via telematica dal difensore di un imputato precedentemente condannato. Questa decisione è stata presa in seguito all’accertamento dei programmi di verifica che hanno rilevato l’assenza di una firma digitale sull’atto di appello e il mancato riconoscimento da parte del sistema della firma cartacea affermata dal difensore. Inoltre, i medesimi programmi hanno confermato la regolarità solo della firma digitale presente nel mandato difensivo.
Questa situazione è stata oggetto di un ricorso presentato alla Corte di Cassazione.
Il ricorrente ha sottolineato che, a differenza di quanto affermato nell’ordinanza, l’impugnazione è stata correttamente firmata digitalmente nel formato “PDF nativo” in conformità con le prescrizioni della normativa vigente citata. La validità e l’integrità di questa firma sono state effettivamente verificate utilizzando il proprio applicativo riconosciuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) come uno dei software in grado di elaborare file con firme conformi alla deliberazione del Centro nazionale per l’informatica della Pubblica amministrazione (“CNIPA”) del 21 maggio 2009.
La Suprema Corte, però, ha rigettato il ricorso ritenendo determinante il solo risultato delle verifiche condotte dalla Cancelleria.
Per approfondire:
- Cass. pen., sez. VI, ud. 3 luglio 2023 (dep. 2 agosto 2023), n. 34099
Daniele Giordano
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