L’ art. 141 cod. ass. disciplina un’azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti. Pertanto, si applica in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest’ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell’art. 141 cod. ass. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis.
Maria Paola Caiazzo
Ultimi post di Maria Paola Caiazzo (vedi tutti)
- la nozione di “produttore” secondo la Corte di Giustizia UE - 20 Dicembre 2024
- La liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica - 31 Luglio 2024
- La richiesta del terzo trasportato alla compagnia di assicurazione determina il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo - 17 Luglio 2024
- Sul vincolo culturale sul bene locato - 16 Luglio 2024
- Sull’onere della prova del danneggiato ex art. 2051 c.c. - 9 Luglio 2024