Com’è noto le banche di dati rientrano tra le opere dell’ingegno, e come tali sono incluse nella tutela propriamente d’autore solo se dotate di creatività (come si è già avuto modo di affermare in un precedente articolo).
Per dirla meglio, la legge italiana sul diritto d’autore adotta uno schema di protezione delle banche di dati costruito su due livelli: da un lato le facoltà comprese nel tradizionale diritto d’autore, riconosciute all’autore di una banca di dati creativa, e dall’altro la protezione basata su un diritto diverso, atipico, definito dallo stesso legislatore come “sui generis” e rinvenibile agli artt. 102-bis e ss. della legge sul diritto d’autore.
Alla base del riconoscimento di una protezione diversa e ulteriore rispetto alle facoltà riconosciute all’autore vi è l’esigenza di assicurare la tutela di un investimento effettuato da parte di chi abbia impiegato mezzi finanziari, tempo, lavoro ed energia per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati: il costitutore.
La fattispecie costitutiva del “diritto del costitutore” è rappresentata dunque da tale investimento che consiste nell’impiego di risorse finanziarie e/o di mezzi umani e tecnici, e che deve necessariamente essere rilevante sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo.
Il costitutore di una banca di dati ai sensi degli artt. 69, Co. 1, e 102-bis, Co.1, lett. c) della legge sul diritto d’autore ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione (il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma) o di reimpiego (qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati) della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Mentre invece, l’estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali è concesso, a meno che tali attività non siano ripetute e sistematiche, o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 102-bis della legge sul diritto d’autore il costitutore ha poi il diritto esclusivo di distribuire al pubblico l’originale o le copie dello stesso, ma in virtù del principio dell’esaurimento del diritto, la prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell’Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione.
Ancora, il costitutore ai sensi dell’art. 64-quinquies l. dir. aut. ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati di operazioni di traduzione, adattamento, diversa disposizione o modifica.
Il regime di durata dei diritti del costitutore di una banca di dati è differente da quello ordinario di 70 anni dalla morte dell’autore, sancito per la componente patrimoniale del diritto sulle opere dell’ingegno. La durata del diritto esclusivo del costitutore è infatti fissata in 15 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di completamento della banca di dati o della sua messa a disposizione del pubblico. Ma qualora la banca di dati fosse messa a disposizione del pubblico prima dello scadere di detto periodo, il diritto del costitutore si estinguerà trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. Cumulando i due termini, la durata della tutela si estende quindi a circa 30 anni, decorrenti dalla data di completamento della banca dati.
Ma vi è poi anche un terzo regime di durata. Se, infatti, alla banca di dati vengono apportate modifiche o integrazioni sostanziali che comportano un nuovo investimento rilevante, dal momento del completamento o della messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata decorrerà un nuovo e autonomo termine di 15 anni di protezione del diritto. Al fine di evitare possibili distorsioni, quali quelle di rendere nullo il termine di 15 anni modificando di volta in volta parti sostanziali della banca di dati, è stato comunque suggerito in dottrina di considerare, ai fini del nuovo termine di durata, la sola parte della banca di dati oggetto della modifica o integrazione sostanziale, rimanendo la precedente versione soggetta al decorso del termine originario.
In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, è possibile concludere affermando che il fine della tutela conferita dal diritto del costitutore, non è quello della creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati, ma è, invece, quello di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti.
Nicola Nappi
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