La Corte di Cassazione ha emanato una sentenza riguardante la controversia relativa alla pubblicazione non autorizzata dell’immagine di un minore durante un servizio televisivo.
Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda dei genitori del minore, che chiedevano l’inibizione della riproduzione dell’immagine e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha sostenuto che l’illecito non sussisteva e che non vi erano conseguenze dannose per il minore.
I genitori hanno dunque presentato ricorso per cassazione, affermando che la pubblicazione danneggiava invece l’onore e la reputazione del minore ed inoltre polarizzava l’attenzione sulla sua identità.
La Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso, enunciando però una serie interessantissima di principi.
Muovendo dalla considerazione che il diritto all’immagine è tutelato dal Codice civile e dalla legge sul diritto d’autore, la S.C. ha affermato che ove non ricorra il caso limite della lesione del decoro, della reputazione o dell’onore della persona e si integri il collegamento con un evento svoltosi in pubblico può escludersi che operi la deroga legale al divieto di riproduzione dell’immagine allorché alla circostanza soggettiva della minore età della persona si accompagni quella, oggettiva, della non casualità della ripresa, espressamente diretta a polarizzare l’attenzione sull’identità del minore e sulla sua riconoscibilità.
In altre parole, la pubblicazione è ammessa solo se non reca pregiudizio all’onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, e solo se c’è il consenso della persona o una deroga legale.
In tema di diffusione televisiva dell’immagine di persone riprese a loro insaputa è stato ripetutamente affermato che la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, anche all’osservanza di quelle contenute nell’art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e nell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, nonché alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.
L’esigenza di protezione della sfera privata rispetto a quella di tutela dell’interesse pubblico alla diffusione della sua immagine assume particolare rilevanza, naturalmente, nell’ipotesi in cui si tratti di persona minore d’età. Con riferimento a tale fattispecie la Corte ha affermato che anche quando non ricorra il caso limite della lesione del decoro, della reputazione o dell’onore della persona e si integri, al contrario, in astratto, una delle fattispecie può escludersi che operi, in concreto, la deroga legale al divieto di riproduzione dell’immagine prevista dalla stessa norma, allorché della non casualità della ripresa, espressamente diretta a polarizzare l’attenzione sull’identità del minore e sulla sua riconoscibilità.
Per approfondire:
- Cass. civ., sez. III, sent., 1 febbraio 2024, n. 2978
Daniele Giordano
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