È il principio in base al quale ogni singolo contenuto distribuito su Internet dovrebbe avere le stesse identiche opportunità di arrivare sul terminale dell’utente finale.
In rete, la trasmissione di un pacchetto di informazioni da un nodo al successivo è compiuta, in base al protocollo TCP-IP, da calcolatori chiamati gateway o router, i quali si limitano a ricevere il pacchetto inviato dal nodo precedente, e a inviarlo in avanti racchiuso nella propria busta digitale. Solo quando tutti i pacchetti giungono al calcolatore di destinazione, le buste digitali sono aperte ed i pacchetti riuniti e controllati.
È proprio questa indifferenza rispetto ai contenuti veicolati che costituisce la c.d. net neutrality.
Essa comporta quindi l’assenza di discriminazioni sia rispetto al contenuto del messaggio veicolato sia rispetto alla natura del mittente, e dunque, per sua natura, non esclude che la trasmissione di certi contenuti sia vietata dal diritto, né che certi messaggi siano eliminati al punto di arrivo (come avviene quando si adottino filtri antispam). Esclude, però, che l’attuazione dei divieti giuridici o delle preferenze di determinati utenti possa essere affidata alla rete stessa.
Autorevoli autori hanno affermato la necessità di superare la neutralità della rete teorizzando che l’offrire a pagamento condizioni preferenziali ai pacchetti che presentano certe caratteristiche, genererebbe un miglioramento paretiano (e cioè il miglioramento delle condizioni di alcuni senza il peggioramento delle condizioni di altri).
Altrettanto autorevoli autori, però, sono invece contrari all’abbandono della neutralità della rete, in quanto temono che ciò potrebbe comportare gravi pericoli per lo sviluppo di Internet e per l’economia della rete: potrebbe mettere a rischio la creatività di Internet; potrebbe condurre a violazioni della concorrenza; e potrebbe accentrare il controllo dell’uso di Internet da parte dei cittadini in mano ai fornitori di connettività (e alle autorità politiche attraverso di essi).
In Europa tale principio trova espresso riconoscimento nel Regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
In Italia, invece, il riferimento normativo è nell’art. 4 della Dichiarazione di diritti in Internet, della Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet costituita presso la Camera dei Deputati. del 14 luglio 2015.
Per approfondire:
- H.K. CHENG, S. BANDYOPADHYAY, H. GUO, The debate on net neutrality: a policy perspective, in Information Systems Research, Forthcoming, 2008;
- M. OROFINO, La declinazione della net-neutrality nel Regolamento europeo 2015/2120. UN primo passo per garantire un'Internet aperta? in Federalismi.it, 2016;
- G. SIDAK, A consumer-welfare approach to network neutrality regulation of the internet, in Journal of Competition Law % Economics, 2006;
- T. WU, Network neutrality, broadband discrimination, in Journal of Telecomunications and High Technology Law, 2003.
Nicola Nappi
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