Le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte, come affermato dalla giurisprudenza nomofilattica della S.C. (Sez. Un. n. 21110 del 28/11/2012).
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 giugno 2024 n. 17055.
Sara Romano
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