Il curatore che abbia omesso di inviare l’avviso ex art. 92 l.fall., non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell’evento “fallimento” da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell’apertura della procedura, in una data determinata (solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l’imputabilità del ritardo nella presentazione della cd. domanda supertardiva), mediante un atto o un fatto equipollenti all’avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell’art. 92 cit.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza, 5 luglio 2024, n. 18370
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- La qualificazione giuridica e la tutela del materiale preparatorio di un software - 23 Gennaio 2025
- Sulla legittimità del sequestro probatorio di criptovaluta - 16 Gennaio 2025
- Revocatoria fallimentare e onere della prova: nuove direttive dalla Cassazione - 27 Novembre 2024
- La Suprema Corte su legittimazione attiva e cessione di crediti - 8 Novembre 2024
- Sul contratto di sale and lease back - 7 Novembre 2024