Sulla prova della conoscenza del fallimento del debitore in capo al creditore

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Il curatore che abbia omesso di inviare l’avviso ex art. 92 l.fall., non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell’evento “fallimento” da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell’apertura della procedura, in una data determinata (solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l’imputabilità del ritardo nella presentazione della cd. domanda supertardiva), mediante un atto o un fatto equipollenti all’avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell’art. 92 cit.

Questo il principio espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza, 5 luglio 2024, n. 18370