La licenza è un atto giuridico con cui un soggetto che detiene il diritto esclusivo, originario o derivato, su un bene, aliena ad altri un determinato e circoscritto potere di utilizzazione.
Riferita ai programmi per elaboratore, però, assume tutt’altro significato. Ci si riferisce infatti all’istituto di diritto statunitense c.d. “licence agreement” che portato nel nostro ordinamento consiste in un contratto atipico mediante il quale vengono trasferiti e disciplinati i diritti di uso sul software.
E dunque, con il contratto di licenza d’uso di software, analogamente, potremmo dire, a quanto accade nei contratti di locazione, non si cede o attribuisce alcun diritto di sfruttamento economico sul bene, ma si concede il solo godimento personale del programma, affinché venga utilizzato in un dato elaboratore. Attraverso la licenza d’uso del software, quindi, viene trasferito in capo al licenziatario un diritto personale di godimento, il cui acquisto avviene a titolo derivativo.
Oggetto del contratto non è quindi l’acquisto del software, ma la sua riproduzione. Pertanto, lo schema contrattuale nel quale ricondurre questo contratto atipico che trasferisce soltanto il diritto all’uso della riproduzione del programma, secondo parte della dottrina, non parrebbe essere quello dei contratti di vendita, quanto piuttosto quello dei contratti di locazione, la cui causa tipica è il trasferimento del godimento di un determinato bene, per un determinato tempo e per uso specifico.
A nostro sommesso avviso, non ci sembra di poter condividere tale posizione dottrinaria. Non vi è dubbio, infatti, che la licenza d’uso software attribuisca al licenziatario il diritto di utilizzare il software secondo le modalità stabilite dal licenziante, senza trasferirgli la proprietà del programma. Ma il contratto di locazione, invece, comporterebbe il trasferimento temporaneo della proprietà del software al locatario, che può usarlo liberamente per il periodo pattuito, dietro corresponsione di un canone.
Insomma,. una perfetta sovrapponibilità tra i due tipi contrattuali non ci pare possibile. Del resto non può sfuggire che la licenza d’uso software è senz’altro la forma più diffusa di contratto nel mercato dei programmi informatici, proprio in quanto consente al licenziante di mantenere il controllo sul software e di tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Il puro contratto di locazione è invero molto meno frequente e si applica soprattutto a software personalizzati o a noleggio.
Per approfondire:
- G. FINOCCHIARO, I contratti informatici, Padova, 1997; - C. ROSSELLO, I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software, Milano, 1997; - G. ALPA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), I contratti di informatica, Milano, 1987; - I. IASELLI, I contratti informatici, Roma, 2003; - B. MUSTI, I contratti ad oggetto informatico, Milano, 2008; - R. D’ARRIGO, Prospettive della c.d. licenza a strappo nel nostro ordinamento, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 1996, p. 462 e ss.; - D. MASTRORILLI, Il “contratto informatico onnicomprensivo” come contratto unitario approda alla Corte Suprema: il punto di arrivo di una lunga evoluzione, Nota a Cass. sez. II 22 marzo 1999, n. 2661, in Rassegna di diritto civile, 2002, p. 375 e ss.; - E. TOSI, Natura e qualificazione dei contratti di fornitura di sistemi informatici, Nota a Trib. Torino 13 marzo 1993, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1995, p. 386 e ss.
Nicola Nappi
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