La Suprema Corte si è espressa con un’interessantissima pronuncia sulla tempestività dei depositi nel processo telematico. Il fatto trae origine da un ricorso avverso una sentenza che rigettava il reclamo contro il decreto di dichiarazione del fallimento. Nello specifico, una società chiedeva la riforma della decisione della Corte di appello, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per tardività del deposito. La Corte d’appello aveva ritenuto che il ricorso fosse stato depositato tardivamente, poiché la ricevuta di consegna del deposito era stata ricevuta dal gestore ministeriale solo il giorno successivo alla scadenza per l’impugnazione. La ricorrente sosteneva invece che il deposito fosse tempestivo, basandosi sulla ricezione del messaggio di accettazione nella data ultima utile per il deposito, e che il ritardo nella generazione della ricevuta di consegna fosse dovuto a problemi tecnici interni del gestore PEC del Ministero della Giustizia.
Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dato prova della tempestività della ricezione della ricevuta di accettazione e della circostanza che, nella serata del giorno di scadenza del deposito, il gestore ministeriale stesse svolgendo attività di manutenzione, causando dunque il ritardo nella generazione della ricevuta di consegna.
Per i Giudici di legittimità, quindi, la Corte di appello, omettendo di valutare l’informazione probatoria ricavabile dalla nota emessa dal Ministero della Giustizia, è incorsa nel vizio di travisamento della prova. Questo vizio si verifica quando un’informazione probatoria utilizzata dal giudice per la decisione è contraddetta da uno specifico atto processuale, e può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione se incide su un punto decisivo della controversia.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 75/2019) che ha stabilito che, ai fini della determinazione del perfezionamento della notifica (o del deposito) di un atto, per il notificante (o depositante) rileva il momento di generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore PEC del mittente, e non della ricevuta di avvenuta consegna del gestore ministeriale né della mera “spedizione” del messaggio di invio.
Essendo pacifico che il messaggio di accettazione fosse stato generato tempestivamente, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona, riscontrando il vizio lamentato dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso.
Tale ordinanza della Suprema Corte chiarisce nuovamente la ratio del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per la parte destinataria della notifica. Per il notificante, la generazione della ricevuta di accettazione da parte del proprio gestore PEC è confermativa del compimento regolare di tutte le attività che competono al notificante per l’avvio del procedimento notificatorio, come sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 32091 del 2023.
Daniele Giordano
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