Sull’inesistenza e la nullità della notificazione degli atti giudiziari tramite PEC

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Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione”.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 30 ottobre 2023, n. 30082, resa a seguito di un ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dopo che la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto non ammissibile il ricorso presentato dal Ministero a seguito della precedente decisione del tribunale di Palermo, in qualità di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto a cinque dipendenti amministrativi (personale A.T.A.) il diritto all’impiego stabile, basato sulla loro posizione in cima alla lista di graduatoria di prima fascia e la conseguente affermazione dei loro diritti economici. La Corte non è però entrata nel merito, ma ha dato peso all’argomentazione preliminare secondo cui mancava una notifica regolare dell’appello, come evidenziato da tre dei cinque impiegati (mentre gli altri due non si erano presentati all’appello). Di fronte a questa risoluzione procedurale, quindi, il Ministero ha presentato un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, che ha accolto le doglianze significando, nello specifico che l’Avvocatura dello Stato aveva provveduto a trasmettere a mezzo PEC all’avvocato dei cinque ricorrenti un messaggio contenente la menzione degli atti notificati e apparentemente allegati al messaggio, e nonostante la Corte d’appello avesse ritenuto che, essendo l’indicata dimensione degli atti allegati di un solo byte, tali file fossero del tutto vuoti e pertanto la notificazione dell’atto d’appello dovesse ritenersi nulla per la totale mancanza materiale dell’atto da notificare, la Suprema Corte ha invece sottolineato come più volte abbia affermato che è il destinatario ad avere il dovere di «informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente» (Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. nn. 21560/2019; 4624/2020).

Inoltre, la regolare avvenuta consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione, escludendosi così quella totale mancanza materiale dell’atto da notificare rilevata dalla Corte d’appello, e, quindi, la sussistenza dell’ipotesi di inesistenza della notificazione. 

Si è dunque in presenza di una semplice nullità, e non di inesistenza, il che avrebbe imposto alla Corte d’appello perlomeno di  fissare un termine perentorio per la rinnovazione, la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Palermo, affinché proceda alla trattazione del processo attenendosi al principio di diritto enunciato.

Per approfondire:

Cass. civ, sez. lav., sent., 30 ottobre 2023, n. 30082