Sull’onere della prova del danneggiato ex art. 2051 c.c.

Tempo di lettura stimato:20 Secondi

In materia di responsabilità ex articolo 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18518 di ieri, 8 luglio 2024