Sull’efficacia probatoria di un documento informatico non sottoscritto
Il C.A.D. pur facendo espresso richiamo all’art. 2702 c.c., giunge ad una definizione in aperto contrasto con i principi da esso ricavabili.
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Il C.A.D. pur facendo espresso richiamo all’art. 2702 c.c., giunge ad una definizione in aperto contrasto con i principi da esso ricavabili.
Il CAD riconosce al documento informatico la stessa validità ed efficacia probatoria della scrittura privata laddove allo stesso sia apposta una firma digitale oppure una firma elettronica avanzata o qualificata.