Ammissione al passivo per i crediti dell’avvocato e natura del credito per rivalsa IVA
Il credito di rivalsa IVA può giovarsi del privilegio speciale di cui all’art. 2958, comma 2, c.c. solo se sussistano beni, che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo, su cui esercitare la causa di prelazione.