ART. 38 TUB: la violazione non genera nullità in quanto costituisce inosservanza di una regola di comportamento

A mente di un recente orientamento la violazione del limite di finanziabilità, in quanto elemento essenziale del contratto, ne comporta l’intera nullità, salva la conversione in presenza dei relativi presupposti, in un “ordinario” contratto di finanziamento ipotecario ai sensi dell’art. 1424 c.c.. Tale orientamento “impone un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica

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