Il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone la domanda dell’ex coniuge
In costanza di rinuncia all’assegno divorzile, il Giudice non può riconoscerlo, incorrendo altrimenti nel vizio dell’ultrapetizione.
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In costanza di rinuncia all’assegno divorzile, il Giudice non può riconoscerlo, incorrendo altrimenti nel vizio dell’ultrapetizione.
La Corte di Cassazione si è espressa sul quantum dell’assegno divorzile per la cui determinazione la Corte d’Appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell’art 5, l. n. 898/1970, ponendo l’accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio,
Necessario valutare, precisano i giudici, se la decisione, concordata con l’allora marito, di occuparsi dei figli e della gestione della vita domestica abbia portato al sacrificio di aspettative professionali e alla rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell’impossibilità per l’ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge,
Respinto il ricorso dell’ex marito secondo cui non erano stati correttamente valutati i parametri previsti dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 da parte dei giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che il giudice, nel determinare l’assegno di divorzio, può utilizzare solo alcuni di
Respinte le obiezioni proposte dall’uomo e mirate a sostenere che la donna abbia colpevolmente evitato di attenuare le ripercussioni economiche causate dalla malattia e dalla successiva contrazione del reddito da lavoro.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di
Il contributo ha infatti natura assistenziale, compensativa e perequativa.