Improcedibilità del ricorso per cassazione in assenza dell’attestazione di cancelleria sulla copia del provvedimento impugnato
La Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale in relazione all’impugnazione di sentenze nate in formato digitale: la mancanza dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, insieme alla relativa data e numero, comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, come stabilito dall’articolo 369 del codice di procedura civile.