NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: rimborsabili i soli costi “recurring” per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021
Per i contratti di finanziamento conclusi in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 105/2021 (di conversione del c.d. Decreto Sostegni bis), la riduzione del costo totale del credito ex art. 125 sexies TUB ha per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione