Illegittima l’indicazione dei nomi per esteso degli indagati
Illegittima se non indispensabile ai fini dell’informazione l’indicazione dei nomi per esteso degli indagati o delle persone sottoposte a indagini (nello specifico furbetti del cartellino). Per il danno non patrimoniale dovuto a problemi di salute insorti dopo la “pubblicità” negativa occorre però dimostrare il legame