La liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica

La liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il 50%), interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all’errore medico, del Di più …

Il calcolo del danno differenziale presuppone una quantificazione monetaria della percentuale d’invalidità

Il calcolo del danno differenziale da invalidità permanente si opera sottraendo dal valore monetario dell’invalidità complessiva, inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall’illecito, il valore monetario di quella preesistente all’illecito. Parametrare il risarcimento alla mera differenza dei punti percentuali, senza convertirli precedentemente in Di più …