La domanda risarcitoria da “esecuzione illegittima” può essere avanzata dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione
La domanda di risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” deve essere promossa dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, essendone consentita l’introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la pretesa risarcitoria in quella sede.