Analisi giuridica e peculiarità del reato di frode informatica

L’art. 640-ter c.p. punisce chi altera in qualsiasi modo dati o programmi, ovvero il funzionamento di un sistema informatico o telematico, per procurarsi un ingiusto profitto con danno altrui. Di più …

Brevi considerazioni sul fenomeno del phishing

Come la normativa affronta la responsabilità nel phishing e analisi delle decisioni giuridiche e degli obblighi del consumatore Di più …

Frode informatica: l’onere della prova per la banca

Nel caso di frode informatica è l’intermediario a dover provare, oltre all’insussistenza di malfunzionamenti, l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione.  Questo il principio espresso dal Collegio ABF di Milano nella Decisione n. 15341 del 29 novembre 2022, che di seguito si riporta.

TRUFFA INFORMATICA: la banca non deve risarcire il cliente che accetta il rimborso parziale

In caso di truffa informatica, il reclamo presentato dall’utente e la conseguente offerta di rimborso (anche parziale) da parte dell’intermediario, se accettata, vale a tacitare ogni eventuale ulteriore pretesa da parte del reclamante”. Questo il principio espresso dall’Arbitrato Bancario Finanziario con la decisione n. 8925 Di più …