Ruolo e responsabilità del “responsabile del trattamento” nell’ecosistema del GDPR
Il responsabile del trattamento segue le istruzioni del titolare, ma decisioni autonome possono trasformarlo in titolare de facto, con nuove responsabilità.
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Il responsabile del trattamento segue le istruzioni del titolare, ma decisioni autonome possono trasformarlo in titolare de facto, con nuove responsabilità.
L’art. 49 GDPR consente a UE e Stati membri di limitare trasferimenti dati per interesse pubblico in assenza di adeguatezza, prevalendo su altre basi giuridiche.
Il provvedimento n. 675 del 13 novembre 2024 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, reso pubblico nella giornata di oggi, analizza in profondità i trattamenti di dati personali effettuati da Foodinho S.r.l. attraverso la piattaforma Glovo. Esso si focalizza sull’adeguatezza delle pratiche adottate
Quando il trasferimento dei dati è operato da autorità pubbliche nell’esercizio di pubblici poteri, alcune delle eccezioni comunemente applicabili non trovano applicazione
La Direttiva (UE) 2024/2831, approvata il 23 ottobre 2024, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE di ieri, lunedì 11 novembre 2024 (premre qui per leggere), introduce un quadro normativo avanzato per regolare le condizioni di lavoro nel contesto delle piattaforme digitali. Questo provvedimento rappresenta una
Tale deroga offre una valvola di chiusura per consentire il trasferimento anche in assenza delle condizioni più comunemente applicate, disciplinate dagli artt. 45 e 46 GDPR.
Il provvedimento n. 659 del 2 novembre 2024 emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali rappresenta un’importante pronuncia in materia di violazione della riservatezza dei dati personali, con specifico riferimento al settore bancario. La vicenda ha riguardato Intesa Sanpaolo S.p.A., coinvolta in un
Il Rapporto EDPB del 4 novembre 2024 (premere qui per leggere) offre un’analisi approfondita della prima revisione del Data Privacy Framework (DPF) tra Unione Europea e Stati Uniti. Come ci ha illustrato bene l’Avv. Nicola Nappi nel suo contributo pubblicato sull’Italian Legal Tech Report (premere
La deroga dell’art. 49, par. 1, lett. g) del GDPR offre una possibilità limitata e circoscritta di trasferimento dei dati provenienti da registri pubblici. Questa deroga, seppur significativa, non rappresenta un lasciapassare verso il trasferimento indiscriminato, ma richiede una rigorosa aderenza ai principi del GDPR, che sono posti a presidio della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo.
Il GDPR autorizza il trasferimento di dati personali qualora sia necessario per tutelare interessi vitali dell’interessato o di un terzo impossibilitato fisicamente o giuridicamente a fornire il proprio consenso.