Il termine per il deposito delle note di trattazione scritta è ordinatorio e non perentorio
La Corte di Cassazione ha annullato la cancellazione dal ruolo di una controversia sulle servitù dovuta a un tardivo deposito delle note di trattazione scritta, stabilendo che il termine di 5 giorni per il deposito telematico prima dell’udienza è ordinatorio e non determina la nullità