La nullità della costituzione in forma telematica e l’impossibilità di sanarla senza la prova della notificazione dell’atto di appello.
La Corte d’appello aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’appellante in un procedimento di opposizione all’esecuzione, poiché quest’ultimo non aveva fornito la prova della notificazione dell’atto di appello al momento della costituzione telematica. La Corte di legittimità ha ribadito che la sanzione dell’improcedibilità è applicabile solo all’inosservanza