L’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali
L’art. 49, par. 1, lettera e) del GDPR consente il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale.