Trasferimento di dati da registri pubblici: le deroghe e i limiti dell’art. 49 del GDPR
La deroga dell’art. 49, par. 1, lett. g) del GDPR offre una possibilità limitata e circoscritta di trasferimento dei dati provenienti da registri pubblici. Questa deroga, seppur significativa, non rappresenta un lasciapassare verso il trasferimento indiscriminato, ma richiede una rigorosa aderenza ai principi del GDPR, che sono posti a presidio della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo.