Sui limiti all’utilizzabilità delle deroghe al trasferimento transfrontaliero dei dati personali

L’art. 49 GDPR consente a UE e Stati membri di limitare trasferimenti dati per interesse pubblico in assenza di adeguatezza, prevalendo su altre basi giuridiche. Di più …

L’esercizio di poteri pubblici come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali

Quando il trasferimento dei dati è operato da autorità pubbliche nell’esercizio di pubblici poteri, alcune delle eccezioni comunemente applicabili non trovano applicazione Di più …

Il legittimo interesse del titolare come deroga al trasferimento transfrontaliero dei dati personali

Tale deroga offre una valvola di chiusura per consentire il trasferimento anche in assenza delle condizioni più comunemente applicate, disciplinate dagli artt. 45 e 46 GDPR. Di più …

Il nuovo quadro di protezione dati UE-USA: valutazione critica del rapporto dell’EDPB del 4 novembre 2024

Il Rapporto EDPB del 4 novembre 2024 (premere qui per leggere) offre un’analisi approfondita della prima revisione del Data Privacy Framework (DPF) tra Unione Europea e Stati Uniti. Come ci ha illustrato bene l’Avv. Nicola Nappi nel suo contributo pubblicato sull’Italian Legal Tech Report (premere Di più …

Trasferimento di dati da registri pubblici: le deroghe e i limiti dell’art. 49 del GDPR

La deroga dell’art. 49, par. 1, lett. g) del GDPR offre una possibilità limitata e circoscritta di trasferimento dei dati provenienti da registri pubblici. Questa deroga, seppur significativa, non rappresenta un lasciapassare verso il trasferimento indiscriminato, ma richiede una rigorosa aderenza ai principi del GDPR, che sono posti a presidio della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo. Di più …

L’interesse vitale dell’interessato o di altre persone come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali

Il GDPR autorizza il trasferimento di dati personali qualora sia necessario per tutelare interessi vitali dell’interessato o di un terzo impossibilitato fisicamente o giuridicamente a fornire il proprio consenso. Di più …

L’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria come deroga al trasferimento transfrontaliero di dati personali

L’art. 49, par. 1, lettera e) del GDPR consente il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale. Di più …

Gli importanti motivi di interesse pubblico come deroghe al divieto di trasferimento transfrontaliero di dati personali

Questa deroga, pur non richiedendo l’occasionalità del trasferimento, deve comunque essere utilizzata con prudenza, assicurando che sia rispettato l’interesse pubblico riconosciuto dalla normativa UE o nazionale e limitando i trasferimenti sistematici di dati. Di più …

L’esecuzione di un contratto con o in favore dell’interessato come deroghe al divieto di trasferimento transfrontaliero di dati personali

Trasferimento di dati verso paesi terzi ai sensi dell’art. 49 GDPR: condizioni di necessità e occasionalità per contratti tra titolare e interessato e tra titolare e soggetti terzi di cui l’interessato è beneficiario. Di più …

Breve rassegna sulle decisioni di adeguatezza

Le decisioni di adeguatezza adottate prima dell’entrata in vigore del GDPR rimangono valide, inclusi i permessi concessi dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito di tali decisioni Di più …