TRUFFA INFORMATICA: la banca non deve risarcire il cliente che accetta il rimborso parziale
In caso di truffa informatica, il reclamo presentato dall’utente e la conseguente offerta di rimborso (anche parziale) da parte dell’intermediario, se accettata, vale a tacitare ogni eventuale ulteriore pretesa da parte del reclamante”. Questo il principio espresso dall’Arbitrato Bancario Finanziario con la decisione n. 8925