In caso di truffa informatica, il reclamo presentato dall’utente e la conseguente offerta di rimborso (anche parziale) da parte dell’intermediario, se accettata, vale a tacitare ogni eventuale ulteriore pretesa da parte del reclamante”.
Questo il principio espresso dall’Arbitrato Bancario Finanziario con la decisione n. 8925 del 7 giugno 2022, che si riporta qui di seguito:
Nel caso di specie, quindi, un cliente ricorreva all’ABF chiedendo il rimborso il rimborso di € 700,00 quale importo parziale di un’operazione fraudolenta effettuata a suo danno nel novembre 2021.
Nello specifico, il ricorrente deduceva di aver ricevuto un SMS apparentemente riconducibile all’intermediario, seguito da una telefonata da parte di un soggetto che si qualificava come operatore dell’intermediario in seguito alla quale, dopo un mese, veniva bloccato il conto corrente a causa di una rata non pagata relativa alla carta di credito a lui intestata.
Il correntista chiedeva presso la filiale della banca spiegazioni in merito all’accaduto e scopriva che il blocco era dovuto ad un’operazione fraudolenta dell’importo di € 935,55, eseguita il mese precedente.
Veniva quindi proposto reclamo cui seguiva l’offerta dell’intermediario ha offerto un rimborso onnicomprensivo di € 400,00, accettato ma non ritenuto sufficiente.
Il truffato proponeva dunque ricorso all’ABF per ottenere la maggior somma e l’intermediario evidenziava come parte ricorrente avesse accettato il rimborso di € 400,00, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo che con l’accettazione della somma e le rinunce ivi manifestate, la questione risultasse già stata definita tra le parti senza margini per accertamenti di sorta.
Daniele Giordano
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