Utilizzo del cortile comune per il parcheggio e la sosta temporanea dei veicoli

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La clausola contrattuale che attribuisce il diritto di passo senza possibilità neppure temporanea di sosta di automezzi non costituisce espressione di un accordo sulla riserva di proprietà del cortile in difetto di partecipazione al rogito di tutti i comproprietari dell’ipotetico fondo servente. Ne consegue che lo spazio, per sua natura, proprio per la funzione di essere posto a servizio degli edifici che su di esso si affacciano, costituisce l’accessorio destinato all’utilizzo comune.